L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 53 del 7 ottobre 2025, ha istituito un codice identificativo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (inversione contabile settore logistica).

Si ricorda che la norma richiamata ha previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA, stabilendo che per determinate prestazioni il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’IVA sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ferma restando la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.

Per il versamento, tramite modello F24, dell’IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione, la risoluzione n. 47/2025 ha istituito il codice tributo 6045.

Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, è stato quindi istituito il codice identificativo “66”, denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.

Quanto alla compilazione F24, restano ferme le indicazioni contenute nella risoluzione n. 47 del 28 luglio 2025. Nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”.