L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 08/07/2008 n.287E, ha istituito nuovi codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali dovute sulle somme erogate a livello aziendale per le prestazioni di lavoro straordinario ed i premi di risultato, non superiori a 3.000 euro lordi.
Soggetti interessati sono i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro nell'anno 2007.
Le somme su cui trova applicazione l'imposta sostitutiva sono quelle erogate al lavoratore nel periodo dal 1° luglio 2008 al 31 dicembre 2008, a titolo di prestazioni di lavoro straordinario ed i premi di risultato.
L'imposta, pari al 10 per cento, è applicata dal sostituto d'imposta esclusivamente per il settore privato e salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro.
I nuovi codici tributo sono i seguenti:
- "1053" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
- "1604" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
- "1904" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
- "1905" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93";
- "1305" denominato "Imposta sostitutiva dell'irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente versata in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta e maturati fuori dalle predette regioni - articolo 2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93".