Facciamo il punto sul DVR?
A cura della redazione

Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è un semplice adempimento formale, ma uno strumento operativo essenziale per la sicurezza nei luoghi di lavoro. La Corte di Cassazione, con diverse sentenze recenti (2024-2025), ha ribadito che il DVR deve essere specifico, aggiornato e riferito a tutte le mansioni presenti. Un DVR generico o non aggiornato può comportare responsabilità penale diretta per il datore di lavoro, anche in caso di subentro. La valutazione dei rischi deve essere concreta, contestualizzata e accompagnata da misure di prevenzione efficaci.
Cosa tratta:
La sicurezza nei luoghi di lavoro non può essere affidata a formalismi o a documenti redatti una volta per tutte. Alcune recenti sentenze della Corte di cassazione ribadiscono con forza che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non è un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento operativo e fondamentale, da aggiornare, personalizzare e applicare concretamente, nel quotidiano. E soprattutto, che la responsabilità del datore di lavoro è personale, attiva e non delegabile.Il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008) è chiaro: la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro (art. 17). Deve essere un’analisi globale e documentata di tutti i rischi presenti nell’organizzazione, finalizzata a individuare misure di prevenzione e protezione adeguate (art. 2, lett. q). Il DVR deve essere redatto entro 90 giorni dalla costituzione di una nuova impresa e aggiornato ogni volta che emergano criticità.
Sentenze 2025: DVR generico? Responsabilità penale
La sentenza n. 15699/2025 della Corte di Cassazione ha confermato la condanna dell’amministratore di una cooperativa per omessa valutazione del rischio di caduta di materiali dall’alto. Il DVR aziendale, infatti, considerava il rischio solo per i lavoratori che utilizzavano carrelli elevatori, risultando generico per tutti gli altri. La Corte ha chiarito che la valutazione dei rischi deve riguardare tutte le mansioni presenti nel luogo di lavoro, e che un DVR generico può comportare responsabilità penale.
Aggiornarlo? Sempre. Anche senza eventi specifici
Nella sentenza n. 8282/2024, un lavoratore è stato investito da un muletto. Il DVR, redatto dal precedente datore di lavoro, non era mai stato aggiornato. Il nuovo direttore, in carica da soli quattro mesi, è stato ritenuto responsabile. La Cassazione ha chiarito che l’obbligo di aggiornare il DVR scatta automaticamente con l’assunzione della posizione di garanzia, anche in assenza di eventi specifici.
Non basta menzionare un rischio
Nel caso deciso con la sentenza n. 1437/2024, un magazziniere è morto schiacciato da due bancali. Il DVR menzionava genericamente il rischio di schiacciamento, ma non prevedeva misure concrete. La Cassazione ha stabilito che il rischio non può considerarsi adeguatamente valutato solo perché menzionato nel DVR: l’analisi deve essere specifica, contestualizzata e seguita da misure concrete.
Principi consolidati (a chiudere)
Come già affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza n. 38343/2014, caso Espenhahn) e ribadito nel 2016 (sentenza n. 20129), il datore di lavoro ha l’obbligo giuridico di analizzare e individuare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti in azienda, redigendo e aggiornando il DVR con indicazione chiara delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione adottati.Queste sentenze, compresa la più recente del 2025, rappresentano un monito inequivocabile: il DVR non è un documento da archiviare, ma uno strumento vivo, da aggiornare e applicare con rigore. Chi assume una posizione di garanzia deve verificarlo, aggiornarlo e, se necessario, riscriverlo. In caso contrario, la responsabilità penale per eventuali infortuni è diretta e personale.
Indicazioni operative
1.Il DVR è un obbligo non delegabile del datore di lavoro: Deve essere specifico, aggiornato e riferito a tutte le mansioni presenti.
- La Cassazione (sent. 15699/2025) ha confermato la responsabilità penale per DVR generico.
- Anche in assenza di eventi specifici, il subentro in una posizione di garanzia impone la verifica e l’aggiornamento del DVR (sent. 8282/2024).
- Menzionare un rischio non basta: servono analisi dettagliate e misure concrete (sent. 1437/2024).
Il DVR è uno strumento operativo, non un mero adempimento formale.
2. Specificità e Completezza: La valutazione dei rischi deve riguardare tutte le mansioni presenti nel luogo di lavoro. Un DVR generico o incompleto può comportare responsabilità penale. l DVR deve essere personalizzato e dettagliato per ogni mansione.
3. Aggiornamento Costante: Il DVR va aggiornato ogni volta che emergano criticità o cambiamenti.Anche in assenza di eventi specifici, il subentro in una posizione di garanzia impone la verifica e l’aggiornamento del DVR. Redigere e aggiornare il DVR indicando chiaramente le misure di prevenzione e i DPI adottati.
4. Analisi Dettagliata e Misure Concrete: Non basta menzionare un rischio: serve un’analisi specifica, contestualizzata e seguita da misure concrete. La mancata adozione di misure può configurare responsabilità penale. Il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli presenti in azienda secondo la migliore scienza tecnica.
Cosa dice la legge
Art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Il datore di lavoro non può delegare:
- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi);
- La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)
Art. 28 – Contenuti del DVR
Il DVR deve contenere almeno:
- una relazione dettagliata sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- l’elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Art. 29 – Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Il DVR deve essere aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo, evoluzioni tecniche, infortuni significativi o a seguito di risultati della sorveglianza sanitaria.In caso di subentro in una posizione di garanzia (es. nuovo datore di lavoro o dirigente), è obbligatorio verificare e aggiornare il DVR, anche in assenza di eventi specifici.
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