Cosa tratta?

L'apprendistato è un contratto di lavoro in cui l’elemento formativo è essenziale e caratterizzante; il datore di lavoro infatti, è obbligato a garantire all’apprendista la formazione interna volta ad acquisire competenze adeguate alle mansioni per cui è stato assunto.

La formazione esterna invece, finalizzata ad acquisire competenze di base e trasversali più generali e riferite ai vari contesti lavorativi, è stata affidata alle Regioni dall’art. 44 del D.Lgs. n. 81/2015 e dalle linee guida adottate il 20 febbraio 2014 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

A seguito di richieste pervenute da alcuni Ispettorati territoriali, l’Ispettorato nazionale si sofferma sulla formazione esterna, in assenza di regolamentazione regionale, l’Ispettorato nazionale ritiene applicabile quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori in materia di tutela della salute e sicurezza, e ritiene quindi ammissibile ricorrere solo alla modalità di formazione e-learning, laddove per e-learning si intende una forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona e che assicuri a tracciabilità dello svolgimento delle lezioni e la partecipazione degli apprendisti.


 Quando entra in vigore?

Circolare attuabile fin dalla pubblicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.


Indicazioni operative

  • Utilizzare una modalità di formazione a distanza sincrona attraverso piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze dei discenti tramite il rilascio di specifici output che traccino in maniera univoca la loro presenza e quella dei docenti e che possano garantire l’interattività tra discenti e docenti