Con la circolare n. 15 del 15 gennaio 2002 l'Inps è intervenuto per chiarire le modalità procedurali per l'assolvimento dell'obbligazione contributiva per ferie non godute.
L'obbligazione contributiva per ferie pregresse non godute è sorta con la circolare INPS n. 134/1998 la quale aveva sancito l'obbligo, per tutti i datori di lavoro che occupavano dipendenti con ferie pregresse non usufruite entro il termine previsto dal contratto collettivo, di corrispondere la relativa contribuzione a carico del lavoratore ed a carico dell'azienda.
In assenza di una simile previsione la scadenza ultima è fissata dall'accordo aziendale o individuale (che peraltro non può stabilire un termine superiore a quello OIL) o alla fine del diciottesimo mese successivo all'anno di maturazione secondo le disposizioni OIL (es. ferie anno 1999, 30 giugno 2001).
Per le ferie maturate ante 1999 il 30 giugno 2001 è il termine fissato per l'obbligazione contributiva che perlatro può essere differita (accordo individuale o regolamento) se alla data del 7 ottobre 1999 le ferie residue ammontano a più di 30 giorni.
In considerazione dei chiarimenti INPS (circ. 101/2001) è però possibile stipulare accordi collettivi (territoriale o aziendale) o individuali, ma finalizzati ad agevolare l'effettivo godimento delle ferie e che prevedano un termine più ampio; in tale ipotesi l'obbligo contributivo sarà differito fino alla data di scadenza del contratto o accordo stesso.
Entrando nel merito della circolare in commento l'istituto precisa che, salva la possibilità di differire il godimento delle ferie, l'obbligazione contributiva deve essere assolta comunque entro i 18 mesi.
All'uopo l'Inps segnala tutte le possibili fattispecie nelle quali si possono trovare i datori di lavoro e ne elenca i singoli passi da seguire per la compilazione delle denunce periodiche (DM10), delle certificazioni (CUD) e delle dichiarazioni (770-semplificato).
Per l'analisi delle modalità operative si rinvia al link allegato.