L'art. 42 della legge 289/2002 ha disposto a decorrere dal 1° gennaio 2003 il trasferimento dei dirigenti industriali iscritti all'INPDAI all'INPS, comprese le funzioni ed i compiti relativi alla riscossione della contribuzione previdenziale e per il fondo di garanzia del TFR, ed il pagamento delle prestazioni.
I dirigenti vengono iscritti all'AGO per l'IVS con evidenza separata nell'ambito del FPLD.
Il regime pensionistico è uniformato al principio del pro rata, ossia l'importo della pensione viene calcolato con le regole dell'INPDAI per l'anzianità contributiva maturata sino al 31 dicembre 2002 e con le regole dell'INPS per il periodo successivo.
Alle aziende spetta il compito di denunciare all'INPS i dirigenti occupati sia per le prestazioni assistenziali sia per quelle pensionistiche e relative alla garanzia del TFR.
A decorrere dal periodo di paga del mese di gennaio 2003 i datori di lavoro dovranno versare l'intera contribuzione all'INPS tenendo presente che per i dirigenti con anzianità contributiva fino al 31 dicembre 1995 la misura dei contributi sarà riferita all'intera retribuzione imponibile. Non sarà quindi più applicabile il massimale in vigore presso l'INPDAI fino al 31 dicembre 2002.
Invece per i dirigenti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 resta confermato il massimale contributivo e pensionabile ex lege 335/95.
Spetta inoltre alle aziende denunciare mensilmente a partire dal periodo di paga del mese di gennaio 2003 all'INPS attraverso il mod. DM 10/2 i dirigenti e versare i contributi entro il 16 del mese successivo con il mod. F24.
Infine si segnala che i contributi anni precedenti devono essere versati con il mod. F24 utilizzando la causale contributo RC01.
La contribuzione del mese di dicembre deve invece essere versata all'INPDAI riportando nel mod. F24 i codici contributivo e posizione riferiti al predetto dell'Istituto previdenziale.