La legge finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - G.U. n. 300, 28.12.2007 - S.O. n. 285) interviene di nuovo, e non marginalmente, sulle disposizioni che regolano l'imposta sui redditi e, in particolare, per quanto concerne i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione.

Gli interventi modificativi contenuti nel predetto provvedimento sono i seguenti:

 

Restituzione del maggior gettito fiscale (art. 1, c. 4): il provvedimento stabilisce che le eventuali maggiori entrate tributarie che dovessero realizzarsi nel 2008, rispetto alle previsioni, verranno destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, salvo non si renda necessario destinare detto maggior gettito a interventi urgenti e imprevisti (esempio calamità naturali).

La riduzione della pressione fiscale verrà attivata, con apposito provvedimento, mediante l'incremento delle detrazioni d'imposta, previste dall'art. 13 del TUIR, vale a dire per i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione.Per le fasce di reddito più basse l'incremento non potrà essere inferiore al 20%.

 

Nuove detrazioni d'imposta (art. 1, cc. 11-16 e 221): la legge in commento interviene anche sulla determinazione delle detrazioni d'imposta così come regolamentate dagli articoli 12 e 13 del TUIR, in particolare:

Detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR): viene stabilito, già dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2007 (vale a dire che i sostituti d'imposta ne dovranno tenere conto nelle operazioni di conguaglio di fine 2007, che si ricorda possono essere effettuate entro il 28.2.2008), che in presenza di almeno 4 figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione nella misura di ? 1.200 (vale a dire un importo aggiuntivo rispetto alla maggiorazione di ? 200 per ogni figlio, spettante ai nuclei familiari con almeno 4 figli, introdotto dalla precedente legge finanziaria).

Detta detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta a quest'ultimo nella misura del 100%.

Per il riconoscimento della predetta detrazione aggiuntiva vale l'ordinaria condizione che prevede che i figli non devono possedere un reddito complessivo superiore a ? 2.840,51. Si ritiene, invece, che la detrazione debba essere assegnata per intero a prescindere dal momento in cui si è verificato l'evento che dà diritto alla maggiorazione (per esempio nascita del 4' figlio).

Il provvedimento stabilisce altresì che qualora la detrazione aggiuntiva, in commento, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni per carichi di famiglia ordinarie e delle altre detrazioni (artt. 13, 15 e 16 del TUIR), al lavoratore interessato viene riconosciuto un credito di ammontare pari alla detrazione non utilizzata. L'utilizzo del predetto credito verrà regolamentato con apposito decreto del Ministero dell'economia.

Il reddito complessivo, utile per il calcolo dell'esatto ammontare delle detrazioni deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare  adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). Anche tale disposizione risulta applicabile a partire dal 2007.

Altre detrazioni: viene modificata la detrazione spettante ai redditi derivanti da assegni periodici corrisposti al coniuge (art. 10, c. 1, lettera c) del TUIR), considerati assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lettera i), del TUIR). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono anche detti redditi deve essere riconosciuta  una detrazione d'imposta, non cumulabile con le altre detrazioni legate ai redditi di lavoro subordinato e autonomo, in misura pari a quelle spettanti ai redditi da pensione (pensionati con meno di 75 anni), da non rapportare ad alcun periodo dell'anno.

I valori sono i seguenti:

euro 1.725 se il reddito complessivo non supera euro 7.500 (in ogni caso non può essere inferiore a euro 690);

euro 1.225 più euro 470 (15.000 - reddito complessivo compreso tra euro 7.500 e 15.000): euro 7.500;

euro 1.225 x (euro 55.000 - reddito complessivo compreso tra euro 15.000 e euro 55.000): euro 40.000.

Se il risultato dei rapporti sopra definiti determina un coefficiente maggiore di zero, lo stesso, per il calcolo dell'effettiva detrazione, si assume nelle prime 4 cifre decimali.

Il reddito complessivo, utile per il calcolo dell'esatto ammontare delle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato, per lavoro autonomo, per i redditi di pensione e alcuni redditi diversi (art. 13 del TUIR) deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare  adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze). Anche tale disposizione risulta applicabile a partire dal 2007.

Le predette disposizioni si applicano già a partire dal 2007.

modalità di richiesta delle detrazioni: il comma 221 modifica l'art. 23 del DPR 600/1973 per quanto riguarda le modalità di richiesta (dal 2008) delle detrazioni da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro sostituto d'imposta, in particolare:

le detrazioni sono riconosciute se il lavoratore dichiara di avervi diritto, indichi le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare le eventuali variazioni;

la dichiarazione deve essere resa annualmente;

la dichiarazione deve contenere anche il codice fiscale dei soggetti per i quali viene richiesta la detrazione.

Si ricorda che la bozza del modello 770/2008 semplificato richiede già di fornire dette informazioni per le detrazioni d'imposta per carichi di famiglia (in ogni caso per il coniuge anche se non a carico) concesse sui redditi 2007 nonché per il bonus incapienti riferito ai familiari a carico 2006, di cui al D.L. 159/2007 (L. 222/2007) e al DM 8.11.2007.

Determinazione del reddito e reddito complessivo (art. 1, cc. 13 e 29): il provvedimento in esame stabilisce, con decorrenza periodo d'imposta in corso al 31-12-2007, che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'art. 25 del TUIR, di importo complessivo non superiore a ? 500, l'imposta non è dovuta.

Riguardo invece alla determinazione del reddito complessivo (art. 8 del TUIR), viene precisato (disposizione applicabile dal periodo d'imposta in corso al 1'.1.2008) che dai redditi che lo compongono devono essere sottratte le perdite dell'esercizio di imprese commerciali (art. 66 del TUIR) e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Viene altresì precisato (mediante l'inserimento dei commi 2 e 3, all'art. 8 del TUIR) come devono essere utilizzate le perdite derivanti dalla partecipazione in società di persone e in associazioni professionali.

Soggetti passivi d'imposta (art. 1, c. 83): la nuova legge finanziaria precisa altresì che si considerano residenti fiscalmente in Italia, salvo prova contraria, anche i cittadini Italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli che verranno individuati con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze.

Oneri deducibili (art. 1, c. 83 e 88): potranno essere dedotti dal reddito, entro il limite di ? 5164, 57, anche i contributi versati a fondi di previdenza complementare iscritti (oltre che negli Stati dell'U.E.) negli Stati aderenti allo spazio economico europeo (SEE) che saranno inclusisi nel decreto ministeriale che dovrà essere emanato a norma dell'art. 168-bis del TUIR inserito dalla legge finanziaria in commento. La disposizione sarà operativa a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione del predetto decreto. Fino al periodo d'imposta precedente si continueranno ad applicare le disposizioni vigenti  al 31.12.2007.

Dichiarazione del sostituto d'imposta ai fini fiscali e contributivi (art 1, cc. 121-123 e 217): a decorrere dalle retribuzione del gennaio 2009,  i sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione CUD, comunicheranno, mensilmente e in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, i dati retributivi e le informazioni necessarie per i calcolo  delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione  delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni (attuale flusso EMENS trasmesso all'INPS). Secondo il legislatore si tratterà di una semplificazione amministrativa. La dichiarazione mensile dovrà essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. Si tratterà quindi di trasmettere mensilmente una sorta di modello 770 mensile (un EMens fiscale/contributivo). Le modalità attuative, comprese le modalità di condivisione dei dati tra INPS, INPDAP e Agenzia delle entrate, verranno definite con apposito decreto interministeriale (Economia - Lavoro). Il medesimo decreto dovrà provvedere anche alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti del sostituto d'imposta, nel rispetto dei seguenti criteri: trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;  previsione di un unico canale telematico; possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione anche ad altri enti previdenziali.

Il comma 217 dell'art. 1 in commento provvede altresì a fissare nel 31 luglio di ciascuna anno il termine entro i quale i sostituti d'imposta devono trasmettere (telematicamente) il modello 770/ordinario.

Ritenute fiscali sui TFR (art. 2 c. 514): la nuova legge finanziaria stanzia 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro a partire dal 2009 per coprire la riduzione della tassazione dei TFR, delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro (trattamenti il cui diritto alla percezione sorgerà a partire dal 1'.4.2008). I criteri di riduzione della pressione fiscale saranno definiti con un regolamento del Ministero dell'Economia e delle finanza da emanarsi entro il 31.3.2008. La ritenuta che il sostituto d'imposta opererà sulle predette somme prima dell'emanazione del predetto decreto si considererà effettuata a titolo di acconto. Rimane sempre attiva la clausola di salvaguardia di cui all'art. 1, c. 9, della L. 296/2006 (vale a dire applicazione della tassazione con le regole ante 1'.1.2007, se più favorevoli). E' prevista altresì l'istituzione (con decreto del Ministero dell'Economia) di una commissione di studio per la revisione definitiva della tassazione delle somme di fine lavoro.

Conferimento TFR maturato al 31.12.2006 ai fondi pensione (Art. 2, c. 515): il provvedimento precisa (inserimento del comma 7-bis nell'art. 23 del D. lgs. 252/2005 (riforma della previdenza complementare) che qualora il dipendente conferisca a un fondo di previdenza complementare quote di TFR maturate entro il 31.12.2006, resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione de comma 5 del citato art. 23 (vale a dire che continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente il 1'.1.2007. L'agenzia delle entrata (circ. 70/2007) ha precisato che il conferimento ai fondi pensione di TFR maturato antecedentemente il 1'.1.2007 non costituisce "anticipazione del TFR". Le predette quote di TFR versate il fondo pensione concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. I criteri per lo scambio di informazioni fra datore di lavoro e Fondo pensione, verranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.