Finanziaria 2010: Le novità fiscali
A cura della redazione

La legge 23/12/2009 n.191 (G.U. n. 302 del 30/12/2009), Finanziaria 2010, contiene una serie di disposizioni, di tipo fiscale, che interessano i rapporti di lavoro.
I commi 6, 7 e 8 recepiscono le disposizioni contenute nel D.L. 168/2009 (che conseguentemente verrà fatto decadere senza che lo stesso venga convertito in legge, in ogni caso il comma 251 precisa che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti giuridici sorti sulla base del citato decreto legge), riguardanti il differimento, in sede di saldo, del 20% dell'acconto IRPEF 2010 sia per i contribuenti (persone fisiche) che hanno presentato UNICO sia per i contribuenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale.
Più precisamente:
a) contribuenti che hanno presentato unico: ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto 168/2009, hanno provveduto al pagamento integrale della seconda o unica rata di acconto IRPEF per l'anno 2009, senza avvalersi del differimento del versamento dell'importo corrispondete a 20 punti percentuali dell'intero acconto IRPEF dovuto, compete un credito d'imposta (teorico), equivalente ai citati 20 punti percentuali, da utilizzare in compensazione attraverso il modello F24 (codice tributo 4035, A.E. Ris. n. 284, 15.12.2009);
b) lavoratori dipendenti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (mod. 730/2009):
- i sostituti d'imposta, per i lavoratori assistiti, erano tenuti a trattenere il secondo o unico acconto IRPEF (mese di novembre ovvero dicembre, in caso di incapienza della retribuzione, con l'interesse dello 0,40%) tenendo conto della riduzione di 20 punti percentuali, dell'ammontare complessivo dell'acconto dovuto, disposta dal citato decreto 168/2009 (sempre che il lavoratore assistito entro il 30.9.2009 non abbia comunicato di non procedere alla trattenuta del secondo acconto o abbia comunicato la sua riduzione in misura superiore ai predetti 20 punti percentuali);
- i sostituti d'imposta che nel recuperare il secondo o unico acconto IRPEF non hanno tenuto conto della predetta riduzione di 20 punti percentuali (hanno quindi provveduto a trattenere l'intero importo rilevato dai modelli 730-4), sono tenuti a restituire (salvo rinuncia del lavoratore) le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre 2009. Le somme restituite ai predetti dipendenti/collaboratori possono essere recuperate dai sostituti d'imposta dai successivi versamenti (cui gli stessi sostituti siano tenuti) attraverso la procedura dello scomputo (DPR 445/1997).
I commi 75 e ss, si occupano dei piani di rientro per le regioni in squilibrio finanziario, confermando altresì le disposizioni contenute nei commi 174-176 della L. 311/2004, che prevedono l'obbligo di mantenimento, per tutta la durata del piano di rientro, delle maggiorazioni dell'IRAP e dell'addizionale all'IRPEF, ove scattate automaticamente.
I commi 156 e 157, dell'art. 2, prorogano a tutto il 2010 l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% (in luogo dell'IRPEF e delle addizionali) sugli emolumenti legati alla produttività. Rimangono confermate le condizioni e le istruzioni operative.
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