Finanziaria 2010: Le novità previdenziali
A cura della redazione

La legge 23/12/2009 n.191 (G.U. n. 302 del 30/12/2009), Finanziaria 2010, contiene una serie di disposizioni, di tipo previdenziale/contributivo, che interessano i rapporti di lavoro.
Il comma 5 dell'art. 2 completa l'interpretazione autentica (che ha quindi effetto retroattivo) dell'art. 3, c. 3, della L. 457/1972 riguardante i criteri di calcolo della retribuzione convenzionale per gli operai agricoli a tempo determinato.
Il comma 21 dell'art. 45 della L. 144/1999 aveva già precisato che il termine del 30 ottobre, per la rilevazione della media di cui alla disposizione sopra richiamata da porre a base per la liquidazione delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato, deve essere riferito all'anno precedente (così come previsto per il termine del 20 ottobre degli operai a tempo indeterminato, comma 2, del medesimo art. 3, della L. 457/1972).
Il comma 5, dell'art. 2, della legge finanziaria 2010, fornisce l'interpretazione autentica, con la medesima regola di cui sopra e sempre per gli operai a tempo determinato, anche per la determinazione delle retribuzioni convenzionali valide come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del relativo trattamento pensionistico.
Il comma 12, dell'art. 2, sostituisce il c. 2-bis, dell'art. 28, del D.Lgs. 144/1998, introdotto dall'art. 11-bis del D.L. 78/2009 (L. 102/2009), riguardante il documento di regolarità contributiva (DURC) da presentare in caso di richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche comunali. Il nuovo testo si è uniformato a quanto già precisato, sull'argomento, dal Ministero del Lavoro con la nota 14909/2009.
In dettaglio, la nuova disposizione prevede che la Regione possa, con propria legge:
- condizionare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale (comprese le imprese individuali) su aree pubbliche alla presentazione del DURC;
- determinare le modalità attraverso le quali i comuni, avvalendosi anche dalla collaborazione prestata dalle associazioni di categoria, possono essere chiamati al compimento di attività di verifica della sussistenza e regolarità del DURC;
- riconoscere l'autorizzazione anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateazione dei contributi dovuti;
- fissare la sospensione dell'autorizzazione per 6 mesi, in caso di mancata presentazione annuale del DURC.
Il comma 49 dell'art. 2, stabilisce la proroga al 31.7.2010 dalle agevolazioni contributive previste, per il settore agricolo, dall'art. 1 del D.L. 2/2006 (L. 81/2006), così come prorogate al 31.12.2009 dall'art. 1-ter, c. 1, del D.L. 171/2008 (L. 205/2008). In particolare, fino al 31.7.2010 si continuano ad applicare le seguenti agevolazioni:
- Aziende operanti nei territori montani particolarmente svantaggiati (art. 11, c. 27, L. 537/1993): riduzione dei contributi dovuti (a carico datore di lavoro) nella misura del 75%;
- Aziende operanti in zone svantaggiate (Obiettivo 1 di cui al Regolamento CE n. 1260/1999: Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata): riduzione dei contributi dovuti (a carico datore di lavoro) nella misura del 68%.
Infine i commi 132 e 133 dell'art. 2, disciplinano, in via sperimentale e per l'anno 2010, il riconoscimento di una contribuzione figurativa per i lavoratori, titolari di qualsiasi trattamento di sostegno al reddito non connesso a sospensioni dal lavoro (ammortizzatori sociali), con almeno 35 anni di anzianità contributiva, che accettano un'offerta lavorativa che comporti un livello retributivo inferiore di almeno il 20% di quello corrispondente all'ultima mansione svolta. Tale disposizione è finalizzata a non penalizzare il lavoratore, che si viene a trovare in detta situazione, nella determinazione della retribuzione utile per il calcolo della pensione.
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