Fino a 800 euro di esonero per l’assunzione di donne
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 99 del 30 aprile 2026 è stato pubblicato il D.L. n. 62/2026, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale.
L’articolo 1 del provvedimento disciplina il Bonus donne 2026, prevedendo un esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate e molto svantaggiate.
Destinatari
Datori di lavoro privati che dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 assumono con contratto a tempo indeterminato:
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi o
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.
Misura e durata
Per le assunzioni interessate al beneficio, è riconosciuto l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice, nei limiti della spesa autorizzata, e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021 – 2027.
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Se la lavoratrice è residente nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti dei fondi strutturali dell’Unione europea, il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 800 euro su base mensile.
Se le assunzioni a tempo indeterminato riguardano donne che appartengono ad una delle categorie di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, l’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi.
Condizioni
L’esonero spetta anche con riferimento alle donne che, alla data dell’assunzione incentivata, sono state occupate a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero stesso.
Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. In caso di dipendenti a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.
L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.
L’esonero spetta nel rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D. Lgs. 150/2015, e sempre che il datore di lavoro, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbia proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo della lavoratrice assunta con l’esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, se effettuato nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L’Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia e Finanze; se dal monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l’Inps non procede all’accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici.
Il beneficio è concesso nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.
Compatibilità con altri esoneri
L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente; è, invece, compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'art. 1, commi 399 e 400, della legge n. 207/2024 (maxi-deduzione del costo del lavoro).
Segnaliamo che il successivo art. 5 del decreto provvede all’abrogazione delle disposizioni dell’art. 14 comma 1-bis del DL n. 200/2025 (milleproroghe 2026) che riguardavano la proroga al 30 aprile 2026 del bonus donne di cui al cd decreto coesione.
Rimangono, invece, in vigore gli esoneri stabiliti dalla legge n. 199/2025 (legge di bilancio) per i quali è ancora attesa la pubblicazione del decreto ministeriale con le disposizioni attuative.
Riproduzione riservata ©