L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 110/E del 22 ottobre 2010, ha precisato che gli avvisi bonari ex art. 36 bis, comma 3, del DPR n. 600/1973, non possono essere impugnati dinanzi alla Commissione Tributaria.
Si tratta, per vero, di comunicazioni di irregolarità che non contengono una pretesa tributaria definitiva ma sono soltanto un invito al contribuente affinché lo stesso fornisca chiarimenti in merito alla sua posizione. Non sono, in sostanza, atti impositivi e, come tali, non sono suscettibili di impugnazione davanti ai giudici tributari.