Fisco: si può essere riammessi alla rateazione anche dopo la decadenza
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 41 del 3 ottobre 2016, ha fornito le istruzioni necessarie ad accedere al beneficio del pagamento rateale delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza all’avviso di accertamento oppure di adesione all’avviso di accertamento, al processo verbale di constatazione o all’invito a comparire, per chi è decaduto dalla originaria rateazione.
Se la decadenza è avvenuta tra il 16 ottobre 2015 e il 1 luglio 2016 è possibile essere riammessi alla rateazione presentando un’istanza all’Ufficio delle Entrate entro il 20 ottobre 2016. Il primo pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione con cui l’Agenzia autorizza la rateazione e indica l’importo della rata iniziale del nuovo piano rateale. Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve trasmettere all’Ufficio competente una copia della relativa quietanza di pagamento a seguito della quale l’Ufficio predispone il piano di rateazione definitivo con la corretta indicazione delle scadenze trimestrali delle rate successive determinate sulla base della data di versamento della rata iniziale. Il mancato pagamento di una rata successiva comporta la decadenza dal nuovo piano di ammortamento del debito.
Non possono, invece, sfruttare questa possibilità i contribuenti decaduti da una rateazione generata da altri istituti deflattivi del contenzioso disciplinati dal D.lgs. n. 546/1992 (conciliazione e accordi di mediazione).
Riproduzione riservata ©