Il Ministero del lavoro, il 24 aprile 2008, ha firmato il decreto che fissa le condizioni di accesso alla decontribuzione dei premi di risultato così come previsto dalla Legge sul pacchetto welfare.
Il decreto si aggiunge a quello firmato dal Ministero la scorsa settimana con il quale sono state fissate le regole per fruire della detrazione fiscale del 23% sempre  in merito ai premi di risultato.
L'azienda che vuole accedere alla decontribuzione dei premi di risultato (che ricordiamo è del 25% dei contributi previdenziali a carico datore di lavoro e del 100% a carico lavoratore) deve presentare un'istanza all'INPS che in quanto soggetto erogatore del bonus verificherà automaticamente anche la regolarità contributiva dell'azienda senza che venga materialmente rilasciato il documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC interno come definito dall'INPS con la circolare 51/2008).
Poiché le risorse assegnate sono limitate (650 milioni di euro per ciascuno dei tre anni individuati dal protocollo welfare) l'INPS formerà una graduatoria.
L'assegnazione del bonus avverrà tenendo conto della data di presentazione dell'istanza e della data di sottoscrizione dell'accordo che prevede il riconoscimento  dei premi di risultato. Via preferenziale verrà quindi data ai contratti stipulati prima del 2008.
La ripartizione delle risorse avverrà in due quote: la prima dedicata alla contrattazione territoriale, la seconda a quella aziendale.
L'accesso alla decontribuzione darà diritto anche alla detassazione dei premi di risultato. Infatti la riduzione fiscale sarà a beneficio dei dipendenti delle imprese che con la nuova procedura verranno ammesse dall'INPS alla decontribuzione, con la sola differenza che mentre lo sgravio contributivo si applicherà fino al limite del 5% della retribuzione contrattuale percepita dal lavoratore, la riduzione fiscale sarà applicata fino al tetto massimo di 350 euro per uno sconto massimo di 80 euro (350 euro per 23%).