Il Ministero del lavoro, attuando quanto previsto dalla L. 247/2007, ha emanato il 18/04/2008 il decreto (in attesa di pubblicazione sulla G.U.) che individua le modalità di attuazione della detassazione dei premi di risultato, ovvero di rendimento, previsti dalla contrattazione di secondo livello.

Come si ricorderà la legge sul protocollo welfare ha abrogato la decontribuzione e ha introdotto due nuovi incentivi: uno fiscale e uno contributivo.
Con il decreto firmato lo scorso 20 aprile il Ministero ha regolamentato il primo dei due incentivi.
Queste in sostanza le principali novità in esso contenute:
- Il beneficio consiste in una detrazione fiscale pari al 23% della quota di premio di risultato, entro il limite di 350 euro (quindi al massimo è possibile fruire di 80,50 euro);
- Il sostituto d'imposta applica la detrazione in un'unica soluzione nel momento in cui assoggetta a ritenuta fiscale il premio concesso al dipendente;
- In caso di erogazione in più periodi, la detassazione può essere riconosciuta nella misura massima spettante sulla prima rata e la parte residua a valere su quelle successive;
- In caso di mancato riconoscimento della detrazione fiscale da parte del sostituto d'imposta, il lavoratore la può recuperare in sede di dichiarazione dei redditi.