L’Inps, con il messaggio n. 4250 del 23 aprile 2014, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio u.s.,  e fino alla data di entrata in vigore dei nuovi decreti interministeriali di cui all’art. 3, commi 42 e 43, della legge 92/2012, sono ammessi agli interventi previsti dai rispettivi Fondi di solidarietà, istituiti ai sensi delle leggi n. 662/1996 e 449/1997, tutti i soggetti le cui istanze siano state inoltrate all’Istituto previdenziale entro il 31 dicembre 2013 e non siano ancora state deliberate dai rispettivi Comitati amministratori.
Nello specifico, per quanto concerne gli assegni straordinari di sostegno al reddito, sono ammessi quei soggetti le cui prestazioni abbiano decorrenza dal 2014 sulla base di accordi contrattuali stipulati entro il 31 dicembre 2013 e presentati all’Inps entro la medesima data.
In caso di prestazioni ordinarie ed emergenziali, nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale, i Comitati amministratori in carica al 31 dicembre 2013 dei rispettivi Fondi potranno continuare a deliberare le istanze di accesso alle prestazioni presentate entro il 31 dicembre 2013, con autorizzazioni deliberate in sedute straordinarie dei rispettivi comitati espressamente ed esclusivamente convocati per questa finalità.
Pertanto, nelle more dell’adeguamento normativo, le domande pervenute a partire dal 1° gennaio 2014, non potranno essere esaminate dai rispettivi Comitati amministratori.