L’INPS, con il messaggio n. 22889 del 9 settembre 2010, ha precisato che nei confronti dei lavoratori iscritti ai soppressi fondi elettrici e telefonici non deve essere più posto in pagamento il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo e quello calcolato secondo le norme del FPLD.
La Legge n. 122/2010 è intervenuta ad abrogare, con effetto sulle domande di costituzione di posizione assicurativa presentate dal 1° luglio 2010, l'articolo 3, comma 14, del D.Lgs. n. 562/1996 e l'art. 28 della Legge n. 1450/1956 che consentivano il trasferimento gratuito della contribuzione di tali fondi all'Assicurazione generale obbligatoria.
A tal proposito, l’Istituto ha ritenuto utile precisare che, a differenza di quanto previsto per le ricongiunzioni, è consentito chiedere la costituzione della posizione assicurativa solo quando sia venuto meno l'obbligo del versamento contributivo al Fondo.
Conseguentemente, le istanze di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD possono considerarsi legittimamente presentate ai sensi delle norme abrogate solo se anteriori al 1° luglio 2010 e sempre che risulti contestualmente soddisfatto il requisito di cessazione dell'iscrizione al Fondo entro il 30 giugno 2010.