Con al risoluzione n. 245 del 23 luglio 2002 l'Agenzia delle entrate precisa che solo il contribuente ha facoltà di comunicare al fondo il fatto di avere e o meno dedotto i contributi versati. Ricodiamo infatti che l'articolo 1, comma 2, Dlgs 47/2000 prevede, a carico dell'iscritto, un obbligo di comunicare al Fondo pensione l'importo dei contributi non dedotti in sede di dichiarazione dei redditi al fine di rendere possibile per il Fondo stesso la corretta determinazione della somma da assoggettare ad imposizione fiscale; tale comunicazione deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno per i contributi versati nell'anno precedente ovvero entro tale termine se l'iscritto matura il diritto alla prestazione entro tale data. L'Agenzia ha inoltre precisato, in netto contrasto con l'interpretazione dell'istante, che la comunicazione non può avvenire a cura del sostituto d'imposta e il Fondo non può comunque sostituirsi all'iscritto in mancanza di un'espressa previsione normativa. Escludere da tassazione somme non comunicate dall'iscritto il quale è l'unico soggetto che conosce perfettamente la propria posizione soggettiva potrebbe comportare errori in funzione del fatto che la mancata comunicazione a norma di legge non permette una conoscenza sufficiente e completa ai fini dell'esatta determinazione dei contributi non dedotti da ciascun soggetto iscritto al Fondo.