L’INAIL, con la nota 15/06/2011 n.4449, facendo seguito alla circolare 32/2011, ha ricordato che le imprese tenute al versamento dell’addizionale per il Fondo per le vittime dell’amianto per gli anni 2008 e 2009 dovranno provvedervi entro il prossimo 18 luglio.
L’addizionale pari all’1,44% si applica ai premi ordinari, ai premi evasi e ai premi supplementari per silicosi e asbestosi, al netto dell’Amnil calcolati sulle voci di tariffa. L’addizionale non si applica ai premi speciali artigiani e agli altri premi speciali (c.d. PAT speciali). Rimangono esclusi dal versamento le addizionali inferiori a 2,58 euro che verranno richieste con una successiva elaborazione unitamente alla quota di addizionale relativa al 2010 e 2011.
Se la ditta ha più Pat con voci di tariffa soggette all’addizionale Fondo amianto, per ogni Pat verrà creato un titolo in relazione all’anno di competenza e al periodo classificativo.
Se per l’anno 2008 la ditta non risulta attiva, oppure non è classificata ad una delle voci soggette all’applicazione dell’addizionale Fondo amianto, il programma elabora solo l’anno 2009, viceversa, potranno verificarsi casi in cui è stato elaborato solo l’anno 2008.
L’INAIL ricorda che l’addizionale deve essere applicata al netto di eventuali altri sconti sia sul premio della singola voce di tariffa sia sul premio supplementare silicosi e asbestosi.
In caso di nuovo rapporto assicurativo, nuova Pat o nuova voce di rischio, soggetta ad addizionale amianto con inizio attività compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2009, il premio, calcolato in consuntivo o in pregresso, è comprensivo dell’addizionale Fondo amianto.