Con la sentenza n. 1848 del 2 febbraio 2004 la Corte di Cassazione ha precisato l'ambito di applicazione del fondo nel caso in cui il datore di lavoro non sia un imprenditore soggetto a fallimento. In particolare la Corte ha distinto il campo di applicazione della legge 297/1982 che ha istituito il Fondo di garanzia presso l'Inps per il pagamento del trattamento di fine rapporto tra crediti vantati nei confronti di imprese commerciali soggette a procedura concorsuale e non. Nel primo caso il lavoratore, oltre ad esperire l'azione per il recupero del credito, deve ottenere la dichiarazione dello stato di insolvenza del datore di lavoro (presso cui è evidentemente cessato il rapporto di lavoro) che scaturisce in una delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 297/1942 (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo). Nel caso in cui, invece, il datore di lavoro non possa essere assoggettato ad una delle predette procedure (es. piccolo imprenditore) l'ex dipendente creditore del trattamento di fine rapporto deve provare quanto sopra ed inoltre l'avvenuto (ed infruttuoso) esperimento di una procedura esecutiva individuale.