Fondo di garanzia Tfr: liquidazione delle domande di intervento
A cura della redazione

L'Inps, con messaggio n. 10588 dell' 11 maggio 2008, ha fornito chiarimenti in merito al TFR destinato al fondo di tesoreria e alla liquidazione delle domande di intervento del fondo di garanzia.
Al riguardo, il predetto Istituto ha reso noto che, in caso di insolvenza del datore di lavoro, le quote di TFR maturate a partire dal 1 gennaio 2007, non dovranno essere poste a carico del fondo di garanzia del TFR, in quanto la loro liquidazione è di competenza del fondo di tesoreria.
La corretta imposizione fiscale del TFR, tuttavia, impone di tener conto anche di tali importi; per questa ragione il modello TFR 3bis (modulo SR52) ed il programma di liquidazione automatizzata verranno aggiornati per consentire di indicare, tra i dati relativi al TFR maturato dal 1.1.2001, la quota di TFR versata al fondo di tesoreria.
In attesa che dette modifiche diventino operative, le domande di intervento del fondo di garanzia del TFR dovranno essere liquidate previa verifica, sul programma "TFR: verifiche FondInps - Fondo Tesoreria", dell'esistenza di quote di TFR versate/dovute al fondo di tesoreria.
In particolare, secondo l'Inps, l'operatore dovrà accertare che l'importo ammesso nello stato passivo a titolo di trattamento di fine rapporto non includa anche dette quote. Se nello stato passivo non vi fosse alcuna distinzione, sarà necessario esaminare la domanda di ammissione.
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