L’INPS, con il messaggio n. 1388 del 24 aprile 2026, considerate le modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria introdotte dalla legge di Bilancio 2026 e riferite alle diverse soglie occupazionali che determinano l’insorgere dell’obbligo di versamento, ha fornito ai datori di lavoro agricoli le istruzioni operative per il corretto assolvimento degli obblighi contributivi.

Calcolo del requisito dimensionale nel settore agricolo

Rimane fermo il principio fondamentale secondo cui concorrono al computo della media annuale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato in forza al datore di lavoro nell’anno di riferimento. Le esclusioni dal computo operano esclusivamente nelle fattispecie normative tassativamente.

Anche ai fini del calcolo del requisito dimensionale per i datori di lavoro agricolo restano valide, in quanto compatibili, le indicazioni contenute nel paragrafo 2 della circolare n. 70/2007, richiamate dalla circolare n. 105/2007 e, da ultimo, dalla circolare n. 12/2026.

Computo degli operai agricoli a tempo determinato (OTD): concorrono al computo della media annuale della forza aziendale senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto di lavoro. La soglia dei tre mesi rileva esclusivamente sul piano dell’obbligo del versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria e non sul piano della verifica del requisito dimensionale. Pertanto, anche gli OTD con rapporto di durata complessiva inferiore a tre mesi sono integralmente computabili ai fini del raggiungimento della soglia.

Operai agricoli a tempo determinato con TFR a corresponsione mensile: il datore di lavoro non è tenuto al versamento al Fondo di Tesoreria delle corrispondenti quote di TFR. Tuttavia, ai fini del computo del requisito dimensionale, resta ferma l’integrale computabilità di tali lavoratori. Ne consegue che anche gli OTD “a corresponsione periodica del TFR” in forza della previsione contrattuale (CCNL e CPL) concorrono al computo della media annuale per le giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nei limiti del tetto mensile convenzionale di 26 giornate, al pari degli altri OTD del comparto.

Operai agricoli a tempo determinato occasionali (OTDO): non concorrono al computo della media annuale, con esclusione, per i medesimi, dell’obbligo di versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria.

Criteri di conversione delle giornate e formula per il calcolo del requisito dimensionale

Operai a tempo indeterminato (OTI), apprendisti e altri lavoratori stabilmente in forza: il computo è effettuato con il criterio delle 26 giornate per ciascun mese di presenza, fino a un massimo di 312 giornate annue per lavoratore a tempo pieno per l’intero anno civile; per i rapporti instaurati o cessati nel corso dell’anno, le 26 giornate mensili sono riconosciute per ciascun mese, anche frazionario, in cui il rapporto è in essere.

OTD: il computo è effettuato sulla base delle giornate di effettiva occupazione risultanti dalle denunce Uniemens/PosAgri, nel limite massimo convenzionale di 26 giornate per ciascun mese di calendario, senza alcuna distinzione fondata sulla durata complessiva del rapporto.

Lavoratori a tempo parziale: le giornate sono ridotte in proporzione all’orario contrattuale rispetto al tempo pieno.

La forza media annua si ottiene applicando la seguente formula:

Forza media annua = Sommatoria delle giornate computabili nell’anno civile/312

dove 312 corrisponde al prodotto 26 × 12 (giornate convenzionali per mese × mesi dell’anno civile). Il risultato è arrotondato all’unità superiore quando la parte decimale è pari o superiore a 0,5, in caso contrario, all’unità inferiore.

Il periodo di osservazione coincide con l’anno civile precedente a quello a cui si riferisce la verifica della soglia: per l’obbligo decorrente dal 1° gennaio 2026 si fa riferimento alle giornate maturate nel 2025, e così a seguire per le annualità successive e per le soglie decrescenti di 50 e 40 addetti previste dall’articolo 1, comma 203, della legge di Bilancio 2026.

Codici di autorizzazione “1R” e “2R”

Restano confermate le istruzioni di cui al messaggio n. 1210 del 26 marzo 2019; più precisamente:

  • il datore di lavoro agricolo che, all’esito della verifica del requisito dimensionale, accerti la sussistenza dell’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, è tenuto a presentare apposita richiesta telematica ai fini dell’attribuzione del codice di autorizzazione “1R”;
  • il datore di lavoro deve richiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “2R” qualora l’obbligo di versamento sussista esclusivamente con riferimento a singoli lavoratori assunti in continuità di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, a seguito di operazioni societarie o di cessione del contratto di lavoro, provvedendo a indicarne i relativi codici fiscali.

Il messaggio precisa che il codice “1R” è attribuito anche ai datori di lavoro agricoli che, per effetto delle nuove disposizioni della legge di Bilancio 2026, risultino obbligati al versamento al Fondo di Tesoreria a seguito del superamento della soglia dimensionale pro tempore vigente. L’attribuzione avviene su dichiarazione del datore di lavoro, previa verifica dei requisiti da parte della Struttura territorialmente competente dell’INPS, salve le ipotesi di attribuzione d’ufficio in sede di accertamento o di verifica ispettiva. La dichiarazione finalizzata all’attribuzione del codice “1R” è effettuata dal datore di lavoro (agricolo e non agricolo) attraverso il “Cassetto previdenziale del contribuente”, attraverso il modulo “SC34_TFR_Tesoreria” con la dichiarazione che, “ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 203, della legge 199 del 30 dicembre 2025 (legge di Bilancio 2026), la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno” precedente è stata almeno di 60 addetti (con riferimento agli anni 2026 e 2027), 50 addetti nel periodo dal 2028 al 2031, e 40 addetti dal 2032.

Decorrenza dell’obbligo e regolarizzazione

Per i datori di lavoro che, sulla base della media dell’anno 2025, risultino tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria a partire dal 1° gennaio 2026, il versamento delle quote di TFR maturate nei periodi di paga compresi tra gennaio 2026 e il periodo di paga di competenza in corso al 24 aprile 2026 deve essere effettuato a titolo di regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni civili, entro il 31 maggio 2026 (data corrispondente alla fine del periodo di trasmissione del I trimestre 2026).

Nel flusso Uniemens/PosAgri la regolarizzazione, riferita ai singoli periodi di competenza, è effettuata utilizzando i codici tipo retribuzione in uso per il versamento delle quote al Fondo di Tesoreria.