Fondo pensione: non è ammessa la riliquidazione dell'imposta sulla quota capitale
A cura della redazione

La Fondazione Studi dei CDL, con il parere 05/07/2011 n.12, ha reso noto che l’Agenzia delle entrate non può chiedere al lavoratore che ha cessato l’attività, il versamento a conguaglio delle imposte rispetto alle trattenute effettuate dal sostituto d’imposta all’atto dell’erogazione della quota a carico del Fondo pensione.
A conferma di questa interpretazione, viene richiamata la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 423 dell’8 settembre 2009, secondo cui la riliquidazione effettuata dall’Agenzia delle entrate risulta in contrasto con l’art. 23, c.5, terzo periodo del DLgs 252/2005, che ha abrogato l’art. 20 del TUIR con decorrenza 1° gennaio 2007, norma che consentiva tale riliquidazione posto che disponeva che gli uffici finanziaria provvedono a riliquidare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto di percezione, iscrivendo a ruolo le maggiori imposte dovute ovvero rimborsando quelle spettanti.
Nello Stesso senso si sono pronunciate anche la CT di Milano con la sentenza n. 114/2010 e quella di Perugia con la sentenza 161/2010.
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