La CNCE ha pubblicato la circolare n. 38 del 10 ottobre 2025, con cui ha fornito indicazioni operative riferite all’accordo tra la parti sociali dello scorso 4 luglio in materia di obblighi di adesione e contribuzione al Fondo Prevedi.

La circolare ricorda che, in fase di assunzione di un lavoratore edile da parte dell’azienda, è innanzitutto necessario verificare se lo stesso risulti già iscritto al Fondo. La verifica può essere effettuata tramite i nuovi servizi web di interrogazione del database di Prevedi, disponibili tramite il portale di denuncia telematica della cassa edile.L’esito del controllo può essere uno dei seguenti:

  • Il lavoratore non è presente nel database come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione).
  • Il lavoratore è presente nel database come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), ma senza aliquote contributive volontarie.
  • Il lavoratore è presente nel database di Prevedi come iscritto attivo, cioè come iscritto che non abbia esercitato il riscatto totale della posizione maturata (se avesse esercitato il riscatto totale, infatti, risulterebbe uscito dal Fondo Pensione), con aliquote contributive volontarie (contributo % lavoratore e/o contributo TFR, anche se tacito).

In base al diverso risultato dell’esito, l’azienda dovrà operare attenendosi alle istruzioni fornite nella precedente circolare n. 32/2025, che si allega.

È importante che l’azienda verifichi la situazione delle aliquote contributive volontarie del lavoratore non solo al momento dell’assunzione, ma anche prima di redigere ogni busta paga mensile, in quanto il lavoratore, ai sensi delle disposizioni vigenti, può modificare in qualsiasi momento le aliquote contributive a Prevedi con decorrenza dal mese di effettuazione della scelta (a condizione, ovviamente, che la stessa sia stata immediatamente trasmessa a Prevedi tramite l’apposito modulo di variazione contributiva).

Viene inoltre ricordato che l’adesione di ogni lavoratore edile nel Fondo Prevedi parte sempre, necessariamente, come adesione contrattuale.

L’adesione contrattuale si trasforma, eventualmente, in adesione tacita qualora il lavoratore, entro sei mesi dall’assunzione, non decida di mantenere il TFR in azienda o di destinarlo espressamente ad una forma pensionistica complementare (qualora non lo abbia già destinato in precedenza a Prevedi, nel qual caso, fino a eventuale modifica, quella scelta rimane valida).