Forfetario: escluso il commercialista che ha assunto la carica di sindaco presso il suo precedente datore di lavoro
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 183 dell’11 giugno 2019, ha precisato che resta escluso dal regime forfetario il commercialistica che assume la carica di sindaco della società con la quale in precedenza ha avuto un rapporto di lavoro subordinato.
Secondo l’Agenzia la situazione in cui si trova il commercialista ricade nell’ambito di applicazione della causa ostativa di cui all’art. 1 comma 54 e ss. della Legge 190/2014 (modificata dalla Legge di Bilancio 2019) che preclude l’accesso al regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.
Pertanto i compensi percepiti per l’incarico di sindaco di società, qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, non possono beneficiare della tassazione riservata al regime forfetario.
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