L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 79 del 20/03/2019, ha precisato che il credito d’imposta per la formazione 4.0 spetta in relazione ai costi ammissibili, per l’intero periodo d’imposta a prescindere dalla data in cui il contratto collettivo aziendale o territoriale che lo regolamenta è stato depositato presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, purché avvenga entro il termine del citato periodo d’imposta, ossia entro il 31 dicembre dell’anno in cui si sono svolte le attività formative.

Per giungere a questa conclusione, l’Agenzia delle entrate ha richiamato la circolare n. 412088 del 3 dicembre 2018 del Mise secondo cui “quanto al termine di deposito dei contratti si precisa che lo stesso può essere effettuato utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito del Ministero del lavoro anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, comunque entro la data del 31 dicembre 2018”.

In sostanza, il deposito dei contratti presso l’INL è condizione di ammissibilità al beneficio ma può avvenire anche in un momento successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di realizzazione della formazione, purché ciò avvenga entro il termine del periodo d’imposta di riferimento. Ne consegue che il credito d’imposta troverà applicazione anche sui costi sostenuti per l’intero periodo d’imposta e quindi anche per quelli anteriori al deposito del contratto.