La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19682 dell'11 settembre 2009 ha stabilito che l'azienda che impedisce al dipendente la formazione esterna è tenuta al risarcimento del danno.
La Suprema Corte ha confermato la sentenza del tribunale di Brescia che aveva dichiarato illegittimo l'operato di un'azienda che aveva reiteratamente negato ad un lavoratore (negli anni 2000, 2001 e 2002) il diritto di fruire del permesso di 150 ore annue per la frequenza ai corsi regionali per il conseguimento di una qualifica superiore.
Il Tribunale aveva accordato al lavoratore una somma a titolo di risarcimento per il danno subito, sia per le tasse di iscrizione inutilmente pagate, sia per la perdita di chance derivata dal non aver conseguito una qualifica superiore con conseguente incremento stipendiale.