Un interpello dell’Università di Siena interroga sulla possibilità di organizzare corsi sulla sicurezza con più di 35 persone per gli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati”.

Il quesito

L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce che partecipino a ogni corso di formazione sulla sicurezza non più di 35 persone.

A fronte di questo, l’Università di Siena ha chiesto la possibilità di riconoscere in deroga i corsi, inseriti nel programma di studenti universitari, equivalenti ai corsi di formazione a rischio alto ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 anche se alcuni corsi di studio il numero di partecipanti supera le 35 unità. Questo a fronte dell’assunzione di responsabilità da parte dell’Ateneo di svolgere un esame finale secondo standard accademici.

Il quesito si riferisce quindi ai percorsi dedicati agli studenti universitari equiparati a lavoratori, definizione che racchiude un gruppo piuttosto e include dottorandi, specializzandi, tirocinanti che svolgono attività in laboratori, ospedali e altro.  La richiesta appare ragionevole, considerando che frequentemente i corsi universitari presentano un numero di frequentanti superiore a 35 e che ciò non impedisce di erogare formazione efficacemente, normalmente verificato con gli esami finali.

L’intervento della Commissione Interpelli

Con l’interpello n.8 del 12 dicembre 2024, la Commissione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali risponde sostanzialmente di non poter formulare un riscontro, in quanto la questione è molto specifica, mentre la Commissione è tenuta a fornire chiarimenti unicamente in ordine a “quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di salute e sicurezza del lavoro”.

Viene ribadita, comunque, l’imprescindibilità di quanto riportato nell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 en nell’Accordo del 7 luglio 2016; quest’ultimo, in particolare dispone, al punto 12.8, “In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità