Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 64 del 23/12/2008, in riferimento ad alcune problematiche relative al coordinamento tra la disciplina della formazione specialistica dei medici ex D.Lgs. n. 368/1999 ed il D.Lgs. n. 151/2001, ha precisato, innanzi tutto, che mentre per il congedo di maternità (che, se superiore ai quaranta giorni consecutivi,  sospende il periodo di formazione con obbligo di recupero delle assenza effettuate) è, senza dubbio, applicabile il Decreto 151/01, qualche questione interpretativa potrebbe sorgere con riferimento al congedo parentale, soprattutto nel caso in cui esso venga fruito in modo frazionato.
A tal proposito, precisa il Ministero, le finalità formative del contratto di formazione specialistica sono realmente salvaguardate solo se il congedo parentale sia fruito per periodi non inferiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi; solo in questo caso, infatti, la norma prevede la sospensione della formazione con possibilità di recupero delle assenze. Stesse considerazioni valgono per gli istituti relativi ai riposi giornalieri e al congedo per malattia del figlio, disciplinati rispettivamente dagli artt. 39 e 47 del D.Lgs. 151/2001.
Durante l'intero periodo di sospensione della formazione determinata da maternità, al medico, in applicazione degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 368/1999, competerà esclusivamente la parte fissa del trattamento economico, limitatamente ad un periodo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.
Da ultimo, il Ministero conferma l'applicabilità del divieto di adibizione al lavoro delle donne dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, ex art. 53 del D.Lgs. 151/2001, anche alla lavoratrice specializzanda.