Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza del 25 settembre 2025, n. 26170 a fronte di un impiego di un lavoratore da parte di più società collegata ad altre ma, secondo la posizione del dipendente, in modo funzionale soltanto per intermediare manodopera o, in subordine, per frazionare in modo artificioso e fraudolente la struttura societaria ed eludere così le norme imperative. Provare ciò significherebbe ridiscutere il licenziamento da parte del datore di lavoro formale per imputare il rapporto al datore di lavoro reale.
Secondo il recente intervento della Cassazione che ha cassato la sentenza di appello, sussiste un collegamento economico-funzionale tra imprese, ai fini dell'individuazione di un centro unitario di imputazione dei rapporti di lavoro, è stato ritenuto sussistente in presenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.In presenza cioè di gruppi genuini, ma fortemente integrati, può esistere un rapporto di lavoro che veda nella posizione del lavoratore un'unica persona e nella posizione del datore di lavoro più persone giuridiche, rendendo così solidale l'obbligazione del datore di lavoro verso il singolo lavoratore.Il giudice del rinvio dovrà quindi attenersi ai principi stabiliti dalla suprema corte e verificare la presenza di quegli indici di collegamento funzionale tra le diverse società.  Ciò consentirebbe di fare emergere quella responsabilità solidale in grado di garantire, tra l’altro, una maggiore protezione contro un licenziamento illegittimo perchè soggetto alla disciplina applicabile ai datori di lavoro di maggiori dimensioni. Infatti, in presenza di un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro ovvero di codatorialità, tutti i fruitori dell'attività lavorativa devono essere considerati responsabili delle obbligazioni che scaturiscono da quel rapporto.