Il Consiglio di Stato, con la sentenza 12/07/2007 n.3990, ha deciso che i tempi di percorrenza necessari per raggiungere il luogo di lavoro quando il lavoratore viene inviato in missione non danno diritto all'indennità per lavoro straordinario anche se eccedono il normale orario di lavoro.

Infatti secondo i giudici deve essere tenuta distinta la fase iniziale durante la quale i lavoratori raggiungono la località e durante la quale non viene svolta l'attività dalla fase finale durante la quale il dipendente lavora affettivamente. Ciò trova conforto nell'indennità di missione che i lavoratori percepiscono che si compone di due parti ben distinte tra loro: la prima tende a compensare le spese di viaggio, la seconda tende invece a compensare il disagio di lavorare in una località diversa da quella propria del rapporto di lavoro. Il compenso per lavoro straordinario ha invece lo scopo di compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario. Quindi una finalità totalmente differente.

Il tempo dello spostamento non rientra nel lavoro straordinario per il quale deve intendersi solo quello effettivamente svolto per esercitare l'attività lavorativa.