Garante Privacy, no alla geolocalizzazione dei lavoratori
A cura della redazione
Il Garante della Privacy, con il provvedimento del 7 ottobre 2010 (pubblicato sulla newsletter n. 344 del 16 dicembre 2010) ha stabilito che l'installazione, a bordo di autoveicoli aziendali, di un sistema di localizzazione satellitare a tecnologia gps è possibile solo previo accordo dei sindacati o con l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
Il Garante per la privacy, su segnalazione di alcuni lavoratori che si lamentavano di essere controllati mentre si recavano presso i clienti per attività di assistenza regolarmente programmate, ha bloccato il trattamento dei dati effettuato da una società che aveva provveduto all'installazione di dispositivi di localizzazione satellitare "senza avvisare l'ispettorato del lavoro e senza avvisare il sindacato", con possibile violazione della pertinente disciplina di settore in tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori
Con il sistema di geolocalizzazione installato la società era in grado di rivelare informazioni sui percorsi seguiti, sulle soste effettuate o sulla velocità degli spostamenti del personale.
Lo Statuto dei lavoratori per l'installazione di apparecchiature che possano comportare il controllo a distanza dei dipendenti richiede il previo accordo dei sindacati o l'autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro.
Il Garante rileva che "gli strumenti in questione possono indubbiamente concorrere a rendere più efficienti i processi produttivi e organizzativi, sia direttamente (attraverso una migliore allocazione delle risorse disponibili, con conseguente beneficio anche per l'utenza), sia indirettamente, attraverso l'analisi a posteriori dei viaggi effettuati (anche in termini di costi sopportati e di risparmi ottenuti). Inoltre, tali strumenti possono rivelarsi utili anche per incrementare la sicurezza delle persone (anche in ragione di quanto previsto, in particolare, dagli artt. 15, comma 1, lett. c), e 18, comma 1, lett. f), del d.lg. n. 81/2008), specie se queste si trovino a operare in luoghi impervi o soggetti a condizioni ambientali sovente avverse (cfr., al riguardo, anche il menzionato Parere n. 5/2005, p. 2.2.), come pure contribuire, ancorché indirettamente, a migliorare la sicurezza stradale; ciò, attraverso l'incentivazione (sotto forma di eventuali verifiche lecitamente effettuate dal datore di lavoro) di comportamenti più virtuosi da parte dei conducenti, potenzialmente chiamati a rispondere, nel rispetto delle pertinenti disposizioni collettive, di eventuali condotte foriere di danno a carico della società. Nondimeno, l'impiego di tali strumenti deve comunque avvenire nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e con modalità concretamente idonee a garantire, in particolare, l'osservanza dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati (art. 2 del Codice)".