Generi e nuore ritornano tra i familiari a carico
A cura della redazione
Sulla G.U. n. 294/2025 è stato pubblicato il D.lgs 18 dicembre 2025 n. 192 che modifica l’art. 12, c. 4-ter del TUIR, prevedendo che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel medesimo art. 12, anche se non spetta la detrazione per carichi di famiglia, si considerano soggetti a cui la norma fiscale è applicabile, tra gli altri, quelli indicati all’art. 433 c.c. (ossia generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli e sorelle germani o unilaterali) che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non derivanti da decisioni dell’autorità giudiziaria.
Le altre persone sono il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli e i genitori.
Inoltre, se la disposizione fiscale che ha come destinatari i soggetti dell’art. 12 del TUIR richiama anche il secondo comma del medesimo articolo, che fissa i limiti di reddito da prendere in considerazione al fine di poter considerare il soggetto convivente come familiare a carico, non saranno presi in considerazione i soggetti sopra indicati qualora il reddito complessivo dei medesimi risultasse superiore ai limiti fissati dal comma 2 (4.000 euro in caso di figli di età non superiore a 24 anni, o superiore a 2.840,51 euro nei casi di altri familiari).
In sostanza, rispetto alla versione previgente che faceva riferimento solo ai figli, la nuova formulazione considera anche gli altri familiari a carico sopra elencati e trova applicazione già a partire dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025 (data di entrata in vigore del D.lgs 192/2025).
Il legislatore interviene anche sull’art. 51, c. 2, lett. i-bis) del TUIR, in materia di posticipo della pensione ed esenzione fiscale delle quote retributive derivanti dalla rinuncia all’accredito contributivo pensionistico, precisando che la norma trova applicazione non solo per le forme sostitutive dell'AGO, ma anche per gli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS (es. i dipendenti pubblici).
L’art.10 del Dlgs 192/2025 prevede che se un Paese straniero sospende unilateralmente l’applicazione di una o più disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni vigente con l’Italia, l’applicazione delle medesime disposizioni nell’ordinamento italiano viene sospesa come contromisura, a decorrere dalla medesima data.
Durante tale periodo di sospensione e fino al periodo d’imposta 2028, la doppia imposizione è eliminata secondo l’art. 165 del TUIR (relativo al riconoscimento di un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero da far valere in sede di dichiarazione dei redditi).
Infine, la norma prevede che si applicano le ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni è sospesa sino al termine della sospensione della convenzione ad opera della controparte. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi.
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