L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ha comunicato sul proprio sito web che le imprese iscritte in Categoria 1 “raccolta e trasporto di rifiuti urbani” possono essere autorizzate anche per il trasporto e la gestione dei rifiuti derivanti da eventi calamitosi, ad eccezione dei materiali contenenti amianto.

Di cosa tratta:

Con una nota pubblicata il 17 giugno 2025, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito importanti precisazioni operative in merito alla gestione dei rifiuti generati da eventi calamitosi (come frane, alluvioni, terremoti, incendi, ecc.).

Il chiarimento nasce a seguito dell’entrata in vigore della Legge 18 marzo 2025, n. 40, che ha introdotto una modifica sostanziale alla classificazione dei rifiuti derivanti da eventi straordinari: questi, se non pericolosi e privi di amianto, sono ora equiparati ai rifiuti urbani non pericolosi e codificati con EER 20.03.99 – Altri rifiuti urbani non specificati altrimenti.

Secondo quanto stabilito dall’Albo i gestori iscritti alla Categoria 1 per il trasporto dei rifiuti urbani non pericolosi sono già abilitati a trattare anche i rifiuti post-calamità, purché includano nella propria autorizzazione il codice 20.03.99.

Questa misura consente una gestione più rapida delle emergenze ambientali e territoriali, evitando il ricorso continuo a ordinanze straordinarie da parte degli enti locali o delle autorità di protezione civile.

Tuttavia, non si tratta di un’estensione automatica: il codice EER 20.03.99 deve comparire tra quelli oggetto dell’iscrizione, previa richiesta dell’impresa interessata.

La finalità è quindi anticipare la risposta operativa in caso di calamità, predisponendo una filiera di trasporto autorizzata già in tempi ordinari, senza dover attivare deroghe in emergenza.

Non rientra in questa semplificazione la gestione di materiali contenenti amianto.

Indicazioni operative:

Alle imprese già iscritte alla Categoria 1 (trasporto di rifiuti urbani) che intendono operare anche nel trasporto di rifiuti post-calamità è consigliato aggiornare la propria autorizzazione quanto prima.

Non sarà necessaria una nuova richiesta di autorizzazione, bensì una semplice modifica.

La procedura avviene tramite il portale telematico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, accedendo con le credenziali dell’impresa e allegando una relazione tecnica.

Coloro che provvederanno tempestivamente entreranno in una posizione di vantaggio nell’instaurare collaborazioni con gli enti che si occupano della gestione delle emergenze pubbliche, avendo la possibilità di operare da subito in caso di calamità.

Conclusioni:

L'intervento dell'Albo Nazionale risponde alla crescente esigenza di rendere più efficiente e tempestiva la gestione dei rifiuti post-calamità, valorizzando gli operatori già attivi nel settore dei rifiuti urbani. Le imprese che operano nella raccolta e trasporto di rifiuti sono invitate ad aggiornare le proprie autorizzazioni per includere il codice EER 20.03.99, così da non farsi trovare impreparate in caso di eventi straordinari.

Chi non procederà in tal senso dovrà attendere autorizzazioni specifiche, con tutti i rischi di tempi lunghi, ritardi operativi e perdita di occasioni di incarico.