Il Ministero del lavoro, con la circolare 1/09/2008 n.35, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che se il collaboratore iscritto alla gestione separata INPS è sottoposto anche ad un regime di previdenza obbligatoria in un paese straniero non può fruire dell'aliquota del 17% (dal 1° gennaio 2008) prevista per gli iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, ossia in misura inferiore all'ordinaria 24% (dal 1° gennaio 2008).
Il Ministero è giunto a questa conclusione partendo dal principio di territorialità in base al quale per gli eventi che si svolgono in Italia si applica il diritto italiano e per gli eventi che si svolgono in un altro Paese di applica il diritto di quel medesimo Stato, senza che vi siano congruenze giuridiche che connettano le norme dei diversi ordinamenti rispetto ad attività lavorative tra loro indipendenti e che si svolgono in Paesi distinti.