L'INPS, con la circolare n. 8 del 27 gennaio 2005, ha pubblicato le aliquote vigenti per l'anno 2005 per le contribuzioni dovute alla Gestione separata di cui alla legge 335/1995 individuando altresì il massimale contributivo e la fascia oltre la quale è dovuta, in alcuni casi, l'aliquota aggiuntiva dell'1%. Gli iscritti alla Gestione separata Per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 (collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto/programma e occasionali, venditori porta a porta, lavoratori autonomi, anche occasionali, con redditi superiori a Euro 5.000 e professionisti senza cassa), non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e non titolari di pensione diretta, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l'aliquota contributiva è fissata nella misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti (si veda, al riguardo, l' articolo 45 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge n. 326 del 2003). Tale aliquota, a decorrere dal 1° gennaio 2005, risulta pari al 17,50% (è stato opportunamente escluso lo 0,09% previsto, fino al 2006, a carico dei commercianti per la razionalizzazione della rete commerciale -art. 5, Dlgs n. 207 del 1996, e successive modificazioni- v. circolare Inps 10 febbraio 2004, n. 27), elevata al 18,50% (incremento di un punto percentuale per aliquota aggiuntiva Ivs) per la quota di reddito eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2005 pari a Euro 38.641,00 - Inps, circolare n. 8/2005). Il superamento di quest'ultimo limite deve essere comunicato, ad avviso dell'Istituto previdenziale, dal lavoratore collaboratore coordinato, ai propri committenti (responsabili del pagamento del contributo) -si ritiene per quei rapporti i cui compensi non siano già superiori al limite citato- e alla competente sede Inps. Alle medesime regole di contribuzione sono assoggettati anche i c.d. professionisti senza cassa e i prestatori di lavoro autonomo occasionale L'incremento annuo L'aliquota del 17,50% aumenterà di 0,20 punti percentuali ogni anno (dal 2006), così come previsto per i commercianti (art. 59, comma 15, legge n. 449 del 1997), fino a raggiungere il 19% (nel 2013), salva diversa previsione e/o regolamentazione che dovesse risultare dalla riforma previdenziale. La contribuzione assistenziale Alle predette aliquote va aggiunto poi il contributo dello 0,50% per le assistenze (maternità, ricovero ospedaliero e Anf), portando così l'aliquota complessiva per il 2005 alla misura del 18,00% (ovvero del 19,00% per i compensi superiori alla prima fascia di retribuzione pensionabile). Altri collaboratori Per i collaboratori, i venditori porta a porta e i lavoratori autonomi senza cassa, titolari di pensione diretta o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'aliquota contributiva (solo previdenziale) è fissata, anche per il 2005, rispettivamente, al 15% e 10%. Il massimale e la ripartizione Restano fermi il massimale di retribuzione contributiva e pensionabile (per il 2005 pari a Euro 84.049,00) e la ripartizione (in questo caso sono esclusi i lavoratori autonomi senza cassa) del contributo complessivo in due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore, anche con riferimento (come precisato dall'Inps con la circolare n. 27 del 2004) all'aliquota aggiuntiva 1%. Per i lavoratori autonomi senza cassa l'intera aliquota (compresa quella aggiuntiva) rimane a carico del lavoratore che ha facoltà (non obbligo) di addebitare il 4% dei compensi al committente (Inps, circolare n. 27 del 2004). Associato in partecipazione Gli associati in partecipazione (artt. 2549 e ss. Cod. Civ.) i cui redditi sono qualificati come autonomi in base all'art. 53, già art. 49 del TUIR sono obbligati dal 1° gennaio 2004 all'iscrizione presso apposita gestione previdenziale INPS, tranne che si tratti di iscritti agli albi professionali (art. 43 DL 269 del 2003). L'iscrizione deve avvenire entro 30 giorni dall'inizio dell'attività presentando all'INPS il mod. GAP04 (INPS mes. n. 22093 del 2004 ) Il contributo è pari a quello a carico degli iscritti alla gestione separata privi di copertura previdenziale obbligatoria ma, a differenza di questi, è ripartito in misura pari al 55% a carico dell'associante e 45% dell'associato.