Gestione separata: solo il versamento dei contributi rileva ai fini previdenziali
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 3/06/2010 n.14810, ha precisato che il soggetto iscritto alla gestione separata di cui all’art.2, c.26, L. 335/1995 ottiene i trattamenti previdenziali soltanto se sono stati versati i contributi.
In sostanza la semplice iscrizione alla gestione separata da parte ad esempio di un collaboratore coordinato e continuativo anche a progetto non ha alcun rilievo ai fini previdenziali.
L’Istituto previdenziale ricorda inoltre che nel caso della Gestione separata l'applicazione del principio di cassa può comportare la copertura contributiva di mesi nei quali non è stata svolta alcuna attività lavorativa o, viceversa, determinare la scopertura contributiva di mesi in cui invece l'attività lavorativa è stata svolta.
A titolo di esempio: un collaboratore (già iscritto alla gestione negli anni precedenti) che presta attività lavorativa nei mesi di marzo e aprile consegue la copertura contributiva a partire dal mese di gennaio e per tanti mesi quanti sono i dodicesimi del minimale che ha percepito come compenso.
Difatti, qualora il reddito del collaboratore risultasse, ad esempio, pari ai 9/12 del minimale annuo, esso fornirebbe una copertura fino al mese di settembre. Viceversa nel caso in cui il compenso percepito sia inferiore ai 2/12 del minimale annuo (ma superiore a 1/12 dello stesso), si vedrebbe riconosciuto soltanto il mese di gennaio.
Il collaboratore (o professionista) neo-iscritto alla gestione ottiene invece la copertura contributiva soltanto dal mese di decorrenza dell'iscrizione.
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