Giornalisti: condono previdenziale per i contributi non pagati fino alla fine di febbraio 2020
A cura della redazione

L’INPGI, con la circolare 3/03/2020 n.4, ha illustrato le modalità operative con è possibile fruire del condono previdenziale al fine di sanare le inadempienze contributive determinatesi entro il 25 febbraio 2020, anche se non ancora accertate, nei confronti della Gestione previdenziale sostitutiva dell’AGO (lavoro dipendente).
Le omissioni contributive possono essere sanate con il pagamento integrale della contribuzione dovuta e di una somma aggiuntiva - in luogo delle sanzioni civili - pari al 3% su base annua dei contributi non pagati. Le somme aggiuntive, così determinate, non possono essere superiori al 25% dell’importo dei contributi omessi.
Possono avvalersi delle disposizioni agevolative in argomento i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi previdenziali, di legge e/o contrattuali, debitori per omesso o ritardato pagamento degli stessi. La regolarizzazione potrà riguardare sia i soggetti già iscritti, che quelli di prima iscrizione.
La sanatoria trova applicazione anche ai debiti oggetto di controversie pendenti in sede amministrativa o giudiziale, qualsiasi sia il grado di giudizio, nonché alle rateazioni in atto.
Le istanze di condono relative all’intero contenzioso contributivo o a parte di esso, devono essere presentate dalle aziende all’INPGI entro e non oltre 180 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 25 febbraio 2020 e resa pubblica con la pubblicazione della presente circolare nel sito istituzionale www.inpgi.it.
Di conseguenza, saranno considerate prodotte in tempo utile le domande di sanatoria pervenute all’INPGI entro e non oltre lunedì 31 agosto 2020 (180 giorni dalla data della presente circolare). A tal fine, per le richieste inoltrate a mezzo posta farà fede la data del timbro postale ovvero la data di inoltro della PEC.
Nella domanda di condono, le aziende dovranno indicare il numero delle rate mensili in cui intendono effettuare il pagamento. Il mancato versamento di due rate anche non consecutive comporta - per il debito residuo - la decadenza dai benefici del condono, e la conseguente attivazione, da parte dell’INPGI, delle procedure di recupero con il ripristino delle sanzioni in misura intera.
La sanatoria potrà avere ad oggetto anche debiti contributivi per i quali l’azienda è già stata ammessa al pagamento rateale, limitatamente alle rate ancora non pagate. L’importo dovuto per effetto della regolarizzazione potrà essere corrisposto in un’unica soluzione ovvero in un numero di rate mensili da 12 a 36, e comunque non superiori a quelle del precedente piano di ammortamento, non ancora scadute all’atto della presentazione della domanda di condono.
Il pagamento, in unica soluzione o in forma rateale, deve essere effettuato mediante riscossione unificata utilizzando il modello F24/accise, indicando il codice tributo 04CR01.
I moduli per la presentazione della domanda di condono, denominato “COND. 47/2019”, sono reperibili nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto, www.inpgi.it.
L’Istituto, verificata la domanda e la documentazione allegata, comunicherà all’azienda - a stretto giro di posta - l’ammissione al condono e i termini per il versamento delle somme dovute.
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