L'INPGI, con la circolare 16/12/2008 n.6, ha fornito le istruzioni operative che devono essere seguite per fruire dello sgravio contributivo per le erogazioni dei premi di risultato previste dalla contrattazione di secondo livello così come previsto dall'art.1, c.67, L. 247/2007.
Prima di tutto l'Istituto di previdenza ha ricordato che i criteri di priorità per l'ammissione al beneficio contributivo sono quelli identificati dall'INPS anche per i giornalisti assicurati INPGI.
La circolare 6/2008 ricorda che per il calcolo dello sgravio contributivo deve essere presa in considerazione l'aliquota INPGI in vigore nel mese di corresponsione del premio e che lo stesso non può eccedere l'importo autorizzato dall'INPS che costituisce la misura massima dell'agevolazione.
Nel caso in cui al lavoratore vengano corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione, sia aziendale che territoriale, ai fini dell'applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.
Ai fini delle operazioni di conguaglio, da effettuarsi entro il 16 febbraio 2009, i datori di lavoro ammessi allo sgravio per l'anno 2008 opereranno come segue:
- determineranno l'ammontare dello sgravio effettivamente spettante, nei limiti delle somme autorizzate dall'INPS;
- riporteranno il relativo importo nella sezione "Totali e Stampe" - "Altri Contributi" - "Sgravi Decontribuzione" della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di credito "Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.A." e/o "Sgravi Decontribuzione L.247/07 C.I.T.", a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Nei casi in cui, l'Azienda abbia operato lo sgravio sulla base di una retribuzione annua teorica che poi risulti superiore a quella effettivamente corrisposta nell'arco dell'anno, l'importo dello sgravio fruito dovrà essere corrispondentemente ridotto. A tal fine, i datori di lavoro riporteranno il relativo importo da versare nella sezione "Totali e Stampe" - "Altri Contributi" - "Sgravi Decontribuzione" della procedura DASM, utilizzando rispettivamente le voci di debito "Rimborso Decontribuzione Non Dovuta C.I.A." e/o "Rimborso Decontribuzione Non Dovuta C.I.T.", a seconda che si tratti di erogazioni derivanti da contratti integrativi aziendali o territoriali.
Le suddette modalità devono essere seguite sia per il recupero dello sgravio riferito a periodi di paga già scaduti da gennaio 2008 e nel corso dei quali sia intervenuta la corresponsione dei premi, sia per quelli - fino a dicembre 2008 - in cui avverrà la corresponsione.
All'atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.
I datori di lavoro autorizzati dall'INPS, contestualmente alle predette operazioni di recupero dello sgravio spettante, dovranno inoltrare all'INPGI: la copia dell'autorizzazione INPS, una dichiarazione di responsabilità attestante la regolarità dei versamenti contributivi, una dichiarazione di responsabilità attestante il deposito dei contratti presso la DPL, un elenco dei dipendenti interessato dallo sgravio.
In caso di mancata presentazione della predetta documentazione, i datori di lavoro non potranno fruire dello sgravio contributivo, così come nel caso in cui non risultino in regola con i versamenti INPGI.
Infine, conclude la circolare, le aziende autorizzate dall'INPS allo sgravio contributivo per l'anno in corso, che nelle more del provvedimento di ammissione hanno sospeso o cessato l'attività o la posizione contributiva presso l'INPGI, ai fini della fruizione dell'incentivo spettante dovranno presentare apposita istanza.