Giornalisti, riprendono i versamenti contributivi dopo la sospensione per il sisma
A cura della redazione

L’Inpgi, con la circolare n. 10 del 10 dicembre 2012, ha fornito le istruzioni operative per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati in seguito alla sospensione disposta dopo il verificarsi degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio in Emilia Romagna e in Lombardia.
Dall’1 dicembre 2012, cessato il periodo di sospensione, riprendono, infatti, gli obblighi di adempimento e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali non versati nel periodo della sospensione è disciplinato dall’art. 11, comma 6, del DL n.174 del 10 ottobre 2012 (convertito in L. 7.12.2012, n. 213), che ha disposto il versamento in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 dicembre 2012 (termine posticipato al 17.12.2012, primo giorno lavorativo successivo).
I datori di lavoro, i committenti ed i liberi professionisti iscritti alla gestione separata, in alternativa al versamento in unica soluzione, possono presentare istanza di rateazione, secondo le regole ordinarie, con aggravio degli interessi di dilazione.
I datori di lavoro ed i committenti, tenuti al versamento delle quote a carico dei dipendenti e dei collaboratori non trattenute nel periodo oggetto di sospensione, in caso di ammissione al pagamento rateale, possono procedere ratealmente al recupero della quota sospesa nei confronti del lavoratore.
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