La Corte di Cassazione con la sentenza 21/01/2011 n.1459, al fine di determinare se il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente è legittimo, è necessario che il giudice di merito accerti se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso fra le parti ed alla qualità e al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l'assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore stesso.
Oltre a questo l'irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro.
I Giudici di legittimità evidenziano anche che sul piano probatorio, dato che l'elemento soggettivo è necessariamente parte di ogni atto umano e che per integrare i fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento è necessario il dolo, spetta al datore di lavoro l’onere di provare che la sussistenza dei fatti si estende alla prova del dolo.
Ne consegue che ai fini della legittimità del licenziamento, la prova della sussistenza del fatto nella sua mera materialità è insufficiente.