Il Tribunale di Ravenna e quello di Roma, con due sentenze pronunciate a pochi giorni di distanza l’una dall’altra, si sono espressi in modo differente in merito all’efficacia temporale del nuovo art. 2103 c.c., modificato dal D.Lgs. n. 81/2015, che ora permette al datore di lavoro di modificare le mansioni del dipendente che rientrano nello stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.