Gli effetti della legge n. 122/2010 sui soppressi fondi elettrici e telefonici
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 28264 del 10 novembre 2010, ha fornito alcune precisazioni in merito agli effetti prodotti dalla legge n. 122 del 30.7.2010 sui soppressi fondi elettrici e telefonici.
In particolare, per quanto riguarda i lavoratori telefonici, si chiarisce che la norma in argomento non ha prodotto alcun effetto sulla legge 29.1.1992, n. 58 che, all'art. 5, stabilisce l'obbligo per le aziende telefoniche di costituire presso il Fondo un'unica posizione assicurativa mediante versamento di una riserva matematica, determinata con le modalità dell'art. 13 della legge 12.8.1962, n. 1338 e calcolata al netto dell'ammontare dei contributi riferiti ai periodi da unificare e dei relativi interessi.
La medesima legge n. 122 non ha, inoltre, modificato la legge 25.11.1971, n. 1079 che, all'art. 3, prevede per tutti gli iscritti al Fondo Elettrici il riconoscimento nel medesimo fondo - senza onere a carico degli iscritti - dei periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo speciale, che risultino coperti di contribuzione obbligatoria, volontaria e da riscatto, nell'Assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Tale norma continua dunque ad operare d'ufficio per tutti gli iscritti al soppresso Fondo Elettrici prima del 15 novembre 1996.
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