Gli interessi sui contributi indebiti decorrono dalla data della domanda amministrativa
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/11/2008 n.27328, ha deciso che il datore di lavoro ha diritto ad ottenere gli interessi sui contributi indebiti erroneamente versati all'INPS dalla data della domanda amministrativa e non dalla domanda di ripetizione in sede giudiziale.
Più precisamente, sostengono i giudici di legittimità, la domanda del datore di lavoro presentata in via amministrativa con cui viene chiesta la restituzione delle somme versate erroneamente non può essere considerata una mera richiesta, avendo caratteristiche analoghe alla domanda giudiziale sia per la certezza del dies a quo sia per l'idoneità a rendere consapevole l'INPS dell'indebito nel quale versa.
Infine, conclude la Corte di Cassazione, un'interpretazione diversa e restrittiva volta a considerare solo la domanda giudiziale, determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per i diritti del datore di lavoro/creditore e quindi dubbi di legittimità costituzionale.
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