Sulla G.U. n. 159/2025 è stato pubblicato il Decreto 27 giugno 2025 con il quale il Ministero dell’economia e delle finanze introduce il criterio per determinare il “fattore di correzione”, con cui viene individuata l’incidenza dei decrementi occupazionali ai fini della c.d. maxi-deduzione del costo del lavoro di cui al Dlgs 216/2023.

Come si ricorderà quest’ultimo provvedimento, all’articolo 4, comma 2, ha previsto che il calcolo della maggiorazione, nei gruppi interni, avvenga in due step.

Prima di tutto è necessario verificare che la singola società del gruppo soddisfi le condizioni per la fruizione della misura: incremento occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato e incremento occupazionale complessivo. Tali requisiti devono essere soddisfatti anche a livello di gruppo, inteso come unico “soggetto economico”.

In secondo luogo, si deve determinare la misura della maggiorazione fruibile. In particolare, occorre considerare la dinamica occupazionale del gruppo, dato che eventuali riduzioni nette degli occupati avvenute in alcune società del gruppo, influenzano il beneficio spettante alle altre società che hanno maturato i presupposti per la fruizione del beneficio.

E’ qui che interviene il Decreto emanato a fine giugno u.s.. prevedendo che ogni soggetto appartenente al gruppo interno determini la maggiorazione del costo, riducendo quello da assumere ai fini della maggiorazione stessa, di un ammontare pari al prodotto tra il minore importo del costo riferibile ai suoi nuovi assunti a  tempo indeterminato e l'incremento del costo complessivo del suo personale e il rapporto tra la somma degli eventuali decrementi occupazionali complessivi e la somma degli incrementi  occupazionali  complessivi  riferibili a tutte le società del gruppo interno.