L'INPS con il messaggio 13/12/2007 n.30081 ha diffuso le istruzioni operative che le aziende agricole devono seguire per fruire degli aiuti comunitari attraverso la compensazione con i debiti contributivi.

In particolare il DL 2/2006 convertito nella L. 81/2006 ha previsto che in sede di pagamento degli aiuti comunitari gli organismi pagatori provvedano a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'INPS all'Agea in via informatica.

La finalità in sostanza della compensazione è quella di estinguere totalmente o parzialmente i crediti contributivi vantati dall'INPS con aiuti comunitari spettanti alle aziende agricole richiedenti.

Dal punto di vista operativo l'INPS provvede a livello centrale a fornire ad Agea le informazioni riguardanti i singoli crediti dei soggetti agricoli che sono contestualmente anche beneficiari degli aiuti comunitari. Successivamente l'Agea attiva la procedura di compensazione legale procedendo alla notifica ai diretti interessati, tramite propria comunicazione, l'importo spettante a titolo di aiuti comunitari, l'importo compensato con debirti INPS e l'eventuale importo residuo in pagamento.

L'INPS dopo aver ricevuto il flusso di informazioni riguardanti l'avvenuta compensazione, provvederà con apposita lettera a comunicare agli interessati di aver proceduto alla compensazione dei crediti vantati con gli aiuti comunitari allegando apposito prospetto riportante l'esposizione debitoria di partenza, i debiti compensati e la situazione debitoria successiva all'intervenuta compensazione.