I benefici contributivi previsti per i CFL valgono solo per quelli stipulati nel 2002
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, con la circolare 19/12/2008 n. 55, rispondendo ad un'istanza di interpello avanzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei CDL, ha precisato che i benefici contributivi previsti dall'art. 8, c.2, L. 407/90 per le imprese artigiane e per quelle operanti in aree territoriali a forte disoccupazione che assumono lavoratori con CFL valgono solo per quelli stipulati nell'anno 2002 così come previsto dal DM 14/01/2003 e non anche negli anni successivi. Il beneficio in particolare consisteva nella possibilità per i datori di lavoro di versare la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali in misura corrispondente a quella prevista per gli apprendisti. Il DLgs 276/2003 ha soppresso i CFL per il settore privato lasciando comunque la possibilità di stipula fino al 31 ottobre 2004 purchè i relativi progetti fossero autorizzati entro il 23 ottobre 2003. Al Ministero è quindi stato chiesto se la predetta agevolazione contributiva poteva essere fruita oltre che per i contratti stipulati nell'anno 2002 come previsto dal decreto ministeriale anche per il 2003 ed il 2004. Secondo la circolare 55/2008 il DM 14/01/2003 ha introdotto una deroga all'ordinario regime contributivo applicabile ai CFL con la conseguenza che può trovare applicazione solo per i periodi espressamente richiamati (e quindi solo per il 2002). Resta invece ferma la possibilità di poter fruire dell'agevolazione per tutta la durata del contratto ossia anche per i periodi successivi al 2002 se il CFL ha avuto scadenza dopo il predetto anno.