L’art.51 c.2 lett.f) del TUIR, prevede che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100.

Quest’ultima disposizione fa riferimento a finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.

I benefit che maggiormente vengono proposti in un piano welfare sono quelli aventi finalità ricreativa.

Ci si riferisce in particolar modo agli abbonamenti a palestre, a teatro, a danza, a cinema ed in generale a ogni bene o servizio che possa essere uno svago per il lavoratore, sia esso sportivo o culturale.

Come previsto espressamente dalla norma per essere esclusi dal reddito di lavoro dipendente è necessario che siano rivolte alla generalità o categorie di dipendenti.

Inoltre come disposto dal citato art.51, c.2, lett.f) del TUIR, l’erogazione di benefit in conformità a disposizioni di contratto, accordo o di regolamento determina la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro, indipendentemente dal fatto che i beni vengano utilizzati dal dipendente oppure da uno dei suoi familiari indicati nell’art. 12 TUIR.

Diversamente, nell’ipotesi in cui le opere e i servizi siano offerte dal datore di lavoro volontariamente al lavoratore, opera la deducibilità solo nel limite del cinque per mille, così come previsto all’art. 100 del TUIR.