L'istituto previdenziale fornisce con la circolare 88 del 10 maggio 2002 le istruzioni operative in ordine alla riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La Legge 388/2000 ha infatti assegnato ai Consigli di amministrazione degli enti impositori il compito di fissare i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili.
La riduzione è possibile solo nei seguenti casi:
- Mancato o ritardato versamento per incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi relativi agli obblighi;
- Mancato o ritardato versamento per fatto doloso di terzo;
- Mancato o ritardato versamento per riorganizzazioni, riconversioni o ristrutturazioni aziendali.
Le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali vigenti al momento della prestazione dell'istanza di riduzione, ovvero sino agli interessi legali maggiorati del 50%, a seconda di una valutazione del comportamento dell'azienda.
La competenza nel decidere l'istanza di riduzione spetta alla Direzione Regionale dell'Istituto.