L'istituto previdenziale fornisce con la circolare 88 del 10 maggio 2002 le istruzioni operative in ordine alla riduzione delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. La Legge 388/2000 ha infatti assegnato ai Consigli di amministrazione degli enti impositori il compito di fissare i criteri e le modalità per la riduzione delle sanzioni civili. La riduzione è possibile solo nei seguenti casi: - Mancato o ritardato versamento per incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi relativi agli obblighi; - Mancato o ritardato versamento per fatto doloso di terzo; - Mancato o ritardato versamento per riorganizzazioni, riconversioni o ristrutturazioni aziendali. Le sanzioni possono essere ridotte fino alla misura degli interessi legali vigenti al momento della prestazione dell'istanza di riduzione, ovvero sino agli interessi legali maggiorati del 50%, a seconda di una valutazione del comportamento dell'azienda. La competenza nel decidere l'istanza di riduzione spetta alla Direzione Regionale dell'Istituto.