L’Inps, con il messaggio n. 220 del 4 gennaio 2013, ha fornito istruzioni operative in materia di prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, secondo il disposto normativo fornito dall’art. 38 del DL 98/2011.
In particolare, il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati dopo il 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del citato articolo 38), si prescrive in cinque anni, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data.
Il diritto ai ratei arretrati – anche se non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto - dei trattamenti pensionistici o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni, maturati entro il 6 luglio 2011, anche nei casi di giudizi pendenti in primo grado alla predetta data, si prescrive secondo il seguente meccanismo di “riduzione” del previgente periodo decennale di prescrizione:
1)    se, alla data del 6 luglio 2011, residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione superiore a cinque anni, detto periodo deve essere ridotto a cinque anni;
2)    se, alla data del 6 luglio 2011, residua un periodo del previgente termine decennale di prescrizione inferiore a cinque anni, detto periodo non deve essere ridotto e potrà essere fruito per intero.