I requisiti per andare in pensione verranno incrementato di un mese dal 1° gennaio 2027 e di 3 mesi dal 1° gennaio 2028, salvo alcune eccezioni che riguardano chi ha svolto attività usuranti e addetti ali lavori gravosi con almeno 30 anni di anzianità contributiva.

L’Inps con la circolare del 16 marzo 2026 n. 28, fa un quadro del nuovo assetto dei requisiti pensionistici dopo la legge di bilancio 2026 e il decreto attuativo del 19 dicembre 2025 che hanno stabilito l'aumento di 3 mesi di speranza di vita per il prossimo biennio.

Gli assicurati vecchi iscritti, cioè con contributi accreditati prima del 1996, i requisirti per il pensionamento saranno i seguenti fermo restando i 20 anni di anzianità contriburiva minima:

-       pensione di vecchiaia: 67 anni e 1 mese (2027) e 67 anni e 3 mesi (2028);

-       pensione anticipata per le donne: 41 anni e 11 mesi (2027) e 42 anni e 1 mese (2028);

-       pensione anticipata per gli uomini: 42 anni e 11 mesi (2027) e 43 anni e 1 mese (2028);

-       pensione anticipata precoci (salvo quelli che sono addetti ai lavori gravosi- v. dopo): 41 anni e 1 mese (2027) e 41 anni e 3 mesi (2028).

Per gli assicurati nuovi iscritti, cioè con contributi accreditati dal 1996 in poi, i requisiti per il pensionamento saranno i seguenti:

-       pensione di vecchiaia: 67 anni e 1 mese (2027) e 67 anni e 3 mesi (2028), fermo restando i 20 anni di anzianità contributiva e il rispetto dell’importo soglia;

-       pensione di vecchiaia con 71 anni e 1 mese (2027) e 71 anni e 3 mesi (2028), con almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva;

-       pensione anticipata con 64 anni e 1 mese (2027) e 64 anni e 3 mesi (2028) fermo restando i 20 anni e 1 mese di anzianità contributiva effettiva (2027) e 20 anni e 3 mesi (2028) e il rispetto dell’importo soglia.

Le deroghe ai predetti aumenti si applicano nei confronti:

-       dei lavoratori dipendenti addetti ai lavori usuranti con almeno 30 anni di anzianità contributiva;

-       dei lavoratori dipendenti addetti a lavori gravosi da almeno 7 anni negli ultimi 10.

In pratica, per il biennio 2027-2028, tali soggetti accedono alla pensione di vecchiaia al perfezionamento del requisito anagrafico di 66 anni e 7 mesi, in presenza di un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, visto che per loro anche l’incremento di 5 mesi della speranza di vita per il biennio 2019-2020 non è stato applicato.

Invece, per i lavoratori addetti ad attività gravose per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni, per il biennio 2027-2028 si congelerà solo l’ultimo scatto e perciò la pensione di vecchiaia maturerà con 67 anni e almeno 30 anni anzianità contributiva. 

Gli stessi addetti ai lavori gravosi per 6 anni negli ultimi 7 anni o per 7 anni negli ultimi 10 nonché gli addetti ai lavori usuranti potranno accedere alla pensione anticipata nello stesso prossimo biennio con i requisiti di quest’anno (41 anni e 10 mesi oppure 42 anni e 10 mesi).

L’ulteriore deroga riguarda i lavoratori precoci ma solo se addetti ai lavori gravosi che gli stessi svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, nonché se addetti a lavori usuranti. In tali casi potranno andare in pensione nel prossimo biennio con gli attuali 41 anni di anzianità contributiva.

Infine, sono esclusi dall’incremento di 3 mesi per il prossimo biennio (+ 1 mese dal 2027 e + 3 mesi dal 2028) gli addetti ai lavori usuranti di cui al D.Lgs. 67/2011, compreso quindi i lavoratori notturno come definiti dal decreto stesso, addetti che continueranno ad andare in pensione anticipata con i consueti requisiti ridotti fermo restano almeno 35 anni di anzianità contributiva e il limite minimo di età di 61 anni e 7 mesi, con quota 97,6.

L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico si applica anche nei confronti di coloro che, al momento del pensionamento, godono dell’APE sociale.